MENU

FAQ Missioni estero

In questa pagina

Queste FAQ hanno lo scopo di approfondire alcuni punti riguardanti esclusivamente le missioni all’estero. Per le altre indicazioni relative alle missioni come autorizzazione della stessa, presentazione di documenti originali e altro riportato nel regolamento si rimanda alle “FAQ Missioni”.

N.B. alcuni progetti possono dare indicazioni e limiti di spesa diversi da quelli indicati

Rimborso spese in valuta estera

1- D: Per le spese in valuta estera, ovvero spese con valuta diversa dall’Euro, quale tasso viene applicato?
R: Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso di cambio medio riferito al giorno in cui è stata sostenuta la spesa. Si fa riferimento al sito della Banca d’Italia, link: https://tassidicambio.bancaditalia.it/terzevalute-wf-ui-web/dailyRates

Rimborso spese di trasporto

2 - D: E’ consentito l’utilizzo del mezzo proprio nelle missioni estere?
R: E’ consentito solo per le missioni da svolgersi nel territorio dell’Unione Europea e per il personale dipendente dell’Università degli Studi di Firenze non contrattualizzato (professori e ricercatori), ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in legge 30/7/2010 n. 122 (vedi nota).

L’uso del mezzo proprio è consentito solo per il raggiungimento della destinazione finale della missione, salvo i casi relativi alle attività previste dall’art. 25 del DPR 171/1991.

3 - D: A quanto ammonta il rimborso dell’indennità km per l’utilizzo del proprio mezzo? Per chi è prevista?
R:  Può essere richiesta esclusivamente dai professori e ricercatori ed è pari a 1/5 di un litro di benzina nel periodo di riferimento. Il restante personale può richiedere il rimborso dello scontrino/ricevuta per l’acquisto di carburante.

4 - D: Sono previste altre spese di viaggio se utilizzo il mio mezzo, oltre al carburante?
R: Unitamente alla predetta indennità chilometrica, sono rimborsate le spese di pedaggio autostradale e le spese di parcheggio, se debitamente documentate e funzionali allo svolgimento della missione.

5 - D: Posso utilizzare un mezzo noleggiato?
R: L’autorizzazione è concessa al personale dipendente dell’Università degli Studi di Firenze in presenza delle stesse motivazioni previste per l’utilizzo del mezzo proprio ed a condizione che il contratto di noleggio preveda la totale copertura assicurativa per il conducente, i passeggeri e per il mezzo stesso.

Al personale autorizzato si rimborsano le spese documentate connesse all’utilizzo del mezzo (pedaggi autostradali, ricevuta carburante, parcheggio o garage e spese per conducente aggiuntivo, se anch’egli autorizzato a compiere la stessa missione) dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale originale.

Nel caso di uso del mezzo noleggiato senza preventiva autorizzazione non si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.

6 - D: In aereo posso viaggiare in classe business?
R: E’ possibile viaggiare in classe business nei voli transcontinentali superiori alle cinque ore (L. 148 del 14/9/2011), salvo restrizioni dovute al progetto di riferimento.

Rimborso spese di vitto e pernottamento

7 - D: Ho diritto al rimborso delle spese di vitto e alloggio per le missioni all’estero?
R: Le missioni svolte anche sul territorio estero danno diritto al rimborso delle spese di vitto e pernottamento sostenute e documentate.

8 - D: Come avviene il rimborso delle spese di vitto all’estero?
R: Il rimborso avviene con modalità equivalenti rispetto alle missioni svolte in Italia. Nei paesi ove la normativa vigente consente il rilascio di documentazione cartacea non valida ai fini del rimborso secondo la normativa italiana, il beneficiario deve accompagnare detto documento con una dichiarazione nella quale si attesta tale circostanza e che tali titoli riguardano spese, ammissibili, effettivamente sostenute.

9 - D: Quante ricevute/fatture/scontrini posso presentare per avere il rimborso dei pasti?
R: Per il rimborso dei pasti possono essere presentate una o più ricevute dalle quali si evinca l’acquisto di alimenti o bevande.

10 - D: Posso presentare uno scontrino non parlante?
R: Vale lo stesso discorso per le missioni sul territorio nazionale, ovvero, per scontrini non parlanti vengono liquidati al massimo € 10 al giorno, oppure in alternativa è richiesto di presentare una dichiarazione da parte di chi ha emesso lo scontrino, con la descrizione di ciò che è stato acquistato.

11 - D: I limiti di spesa per vitto e alloggio sono gli stessi di quelli delle missioni in Italia?
R: No. Salvo ogni altra eccezione dovuta al tipo di progetto, ogni paese è classificato per aree paesi esteri - TABELLA A. Utilizzando questa tabella si individua a quale area fa riferimento il paese di mia competenza. Con la TABELLA B per il vitto, si individua l’area di competenza, dove sono indicate due Classi: Classe 1 per professori e dirigenti, Classe 2 per il resto del personale. Con la TABELLA C per l’alloggio, si fa lo stesso, si individua l’area di competenza, dove sono indicate due Classi: Classe 1 per professori e dirigenti, Classe 2 per il resto del personale.

Trattamento alternativo di missione (o diaria)

12 - D: Posso richiedere il trattamento alternativo per una missione all’estero?
R: Sì, il personale dipendente può richiederlo preventivamente per missioni all’estero superiori a un giorno. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, può richiedere la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C , per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 10 del regolamento.

13 - D: Posso richiedere il trattamento alternativo per una missione all’estero se usufruisco di alloggio a carico dell’Amministrazione; o di istituzioni comunitarie o di Stati esteri?
R: La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati dagli artt. 9 e 10 del regolamento missioni.

14 - D: Posso richiedere un anticipo delle spese di missione all’estero?
R: A richiesta, è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e fino al massimo del 90 per cento della somma di cui al comma 1 dell’art. 11 del regolamento missioni.

15 - D: Se chiedo il trattamento alternativo di missione per una missione all’estero posso richiedere le spese di taxi e mezzi di trasporto pubblici urbani?
R: Nel caso di fruizione del trattamento alternativo di missione, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta.

Rimborsi altre spese

16 - D: Posso richiedere il rimborso per le spese di connessione internet?
R: Sì, nel limite massimo di € 25 al giorno.

17 - D: Posso richiedere il rimborso per le spese di agenzia di viaggi?
R: Sì, nel limite di € 30.

18 - D: Posso richiedere il rimborso per spese di visti consolari e spese di intermediazione?
R: Sì, dell’intero ammontare delle spese per visti consolari e di intermediazione.

19 - D: Posso richiedere il rimborso per spese di vaccinazione?
R: Sì, è consentito il rimborso delle eventuali spese per vaccinazioni previste per il Paese di destinazione ed effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale.

20 - D: Posso richiedere il rimborso per l’acquisto di una polizza sanitaria per il periodo dello svolgimento della mia missione all’estero?
R: Dipende. L’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero per attività lavorativa è assicurata dal Ministero della Sanità dal DPR 618/1980 tramite specifiche convenzioni.

Non sono ammesse al rimborso polizze assicurative per l’assistenza sanitaria fatti salvi i Paesi in cui non sono state stipulate le convenzioni previste dal DPR 618/1980 o laddove tali convenzioni non assicurino una adeguata copertura sanitaria.

A tal fine esiste una pagina (“Se parto per”) sul sito del Ministero in cui selezionando la destinazione estera è possibile verificare il quadro della eventuale assistenza garantita.

http://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=897&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto

21 - D: Posso richiedere il rimborso per assicurazione bagagli e strumentazione?
R: E’ consentito il rimborso del costo dell’assicurazione per bagagli e strumentazione al seguito.

Tabelle rimborsi all’estero 

Tabella A - Classificazione per aree paesi esteri
A

Afghanistan

A

Australia

A

Botswana

A

Bulgaria

A

Burundi

A

Cipro

A

Comore

A

Eritrea

A

Etiopia

A

Gibuti

A

Grecia

A

Iran

A

Malta

A

Mozambico

A

Nauru Rep.

A

Papua Nuova Guinea

A

Portogallo

A

Romania

A

Ruanda

A

Siria

A

Somalia

A

Spagna

A

Uganda

A

Ungheria

A

Zimbabwe

B

Angola

B

Armenia

B

Azerbaigian

B

Bangladesh

B

Bielorussia

B

Canada

B

Ceca Repubblica

B

Cile

B

Cina Rep. Popolare

B

Costa Rica

B

Cuba

B

Egitto

B

Estonia

B

Figi

B

Finlandia

B

Finlandia - Helsinki

B

Georgia

B

Giamaica

B

Guatemala

B

Honduras

B

India

B

Iraq

B

Irlanda

B

Islanda

B

Kazakistan

B

Kenia

B

Kirghizistan

B

Kiribati

B

Lesotho

B

Lettonia

B

Lituania

B

Madagascar

B

Malawi

B

Maldive

B

Maurizio

B

Messico

B

Moldavia

B

Monaco (Principato)

B

Namibia

B

Nepal

B

Nuova Caledonia

B

Nuova Zelanda

B

Pakistan

B

Polonia

B

Russia - Federazione Russa

B

Salomone

B

Samoa

B

Seicelle

B

Slovacchia

B

Spagna - Madrid

B

Sri Lanka

B

Sudafricana Repubbl.

B

Swaziland

B

Tagikistan

B

Tanzania

B

Tonga

B

Turkmenistan

B

Tuvalu

B

Ucraina

B

Uruguay

B

Uzbekistan

B

Vanuatu

B

Zambia

C

Albania

C

Argentina

C

Bahama

C

Barbados

C

Belize

C

Benin

C

Bhutan

C

Birmania

C

Bolivia

C

Bosnia ed Erzegovina

C

Cambogia

C

Cina Taiwan

C

Colombia

C

Corea del Nord

C

Corea del Sud

C

Croazia

C

Danimarca

C

Domicana Repubblica

C

Dominica

C

Ecuador

C

El Salvador

C

Filippine

C

Francia

C

Giordania

C

Gran Bretagna

C

Grenada

C

Haiti

C

Hong Kong

C

Indonesia

C

Israele

C

Liberia

C

Macedonia

C

Malaysia

C

Marocco

C

Mongolia

C

Nicaragua

C

Norvegia

C

Panama

C

Paraguay

C

Perù

C

Russia - Fed. Russa Mosca

C

Saint - Lucia

C

Saint - Vincente e Grenadine

C

Serbia e Montenegro

C

Singapore

C

Slovenia

C

Sudan

C

Svezia

C

Thailandia

C

Tunisia

C

Turchia

D

Algeria

D

Belgio

D

Brasile

D

Burkina

D

Camerun

D

Capo Verde

D

Centrafricana Repubbl.

D

Ciad

D

Congo

D

Congo (ex-Zaire)

D

Costa D'Avorio

D

Francia-Parigi

D

Gabon

D

Gambia

D

Ghana

D

Gran Bretagna - Londra

D

Guinea

D

Guinea Equatoriale

D

Guinea-Bissau

D

Guyana

D

Laos

D

Libia

D

Lussemburgo

D

Mali

D

Mauritania

D

Niger

D

Nigeria

D

Sao-Tomè e Principe

D

Senegal

D

Sierra Leone

D

Suriname

D

Togo

D

Trinidad e Tobago

D

Venezuela

D

Viet Nam

E

Arabia Saudita

E

Austria

E

Bahrein

E

Belgio - Bruxelles

E

Emirati Arabi Uniti

E

Giappone

F

Stati Uniti - Washington

F

Germania

F

Paesi Bassi

F

Stati Uniti - New York

E

Kuwait

E

Oman

E

Qatar

E

Stati Uniti D'America

E

Yemen

F

Germania

F

Paesi Bassi

F

Stati Uniti - New York

F

Stati Uniti - Washington

G

Austria - Vienna

G

Germania - Berlino

G

Germania - Bonn

G

Giappone - Tokio

G

Libano

G

Liecthenstein

G

Svizzera

G

Svizzera - Berna

G

Svizzera - Ginevra

 

Tabella B - Spese di vitto all'estero
AREA

Classe 1

Classe 2

A

Euro 60

Euro 40

B

Euro 60

Euro 40

C

Euro 60

Euro 45

D

Euro 70

Euro 60

E

Euro 80

Euro 65

F

Euro 85

Euro 70

G

Euro 95

Euro 75

 

Tabella C - Trattamento alternativo di missione (art. 11)
AREA

Classe 1

Classe 2

A

Euro 120

Euro 120

B

Euro 120

Euro 120

C

Euro 120

Euro 120

D

Euro 125

Euro 125

E

Euro 130

Euro 130

F

Euro 140

Euro 140

G

Euro 155

Euro 155

Nota. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
(comma modificato dall'art. 58, comma 3-bis, legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 1, comma 317, legge n. 147 del 2013)

Ultimo aggiornamento

17.05.2022

Cookie

I cookie di questo sito servono al suo corretto funzionamento e non raccolgono alcuna tua informazione personale. Se navighi su di esso accetti la loro presenza.  Maggiori informazioni